I camici bianchi hanno incrociato le braccia il 20 novembre. Le motivazioni alla base dell’agitazione, sebbene importanti, non rendono onore al grande passo in avanti che il legislatore, già da anni sta facendo a tutela dei medici. Ne è riprova, da ultimo, il DM 232/23 con cui sono tati attuati i decreti della legge 24/2017, nota come legge Gelli-Bianco, che hanno introdotto diverse novità ed, aggiunge l’Avv. Gaetano Scuotto, docente al Master Health Care Global Risk Management presso Università Campus Biomedico di Roma, ed autore di diverse pubblicazioni in materia di responsabilità sanitaria, anche requisiti che influenzeranno ed impegneranno le Compagnie di assicurazione operanti nel settore della responsabilità professionale sanitaria.
D: Avvocato, quali le novità?
Le novità riguardano sia l’assunzione del rischio che la gestione e liquidazione dei sinistri. Ma andiamo per ordine:
• I professionisti sanitari sono obbligati a stipulare una polizza di responsabilità civile che copra i danni causati a terzi (RCT) nell’esercizio della loro attività professionale;
• è obbligatoria anche una copertura che riguardi la responsabilità verso i dipendenti e i collaboratori (RCO);
• sono stabiliti dei massimali minimi per le polizze assicurative, che devono essere adeguati al tipo di attività svolta e ai rischi specifici dei vari professionisti;
• le polizze devono prevedere una copertura retroattiva per fatti avvenuti nei dieci anni precedenti e una copertura ultrattivadi almeno dieci anni per i professionisti che cessano l’attività;
• è istituito un fondo di garanzia per risarcire i danni derivanti da responsabilità sanitaria nei casi in cui il responsabile del danno non sia coperto da assicurazione o l’assicurazione risulti insufficiente.
Per le strutture i decreti hanno anche previsto le c.d. misure alternative, o se vogliamo, di autoritenzione del rischio, che si realizza attraverso l’istituzione una specifica commissione di valutazione dei sinistri composta da specialisti ed esperti espressamente indicati nel decreto (medici legali, periti, avvocati interni, esperti in gestione del rischio) che stabilirà anche l’entità delle somme da porre a riserva in due specifici fondi: il fondo a copertura dei rischi e il fondo riserva sinistri. Entrambi i fondi dovranno essere certificati dal collegio sindacale o da un revisore al fine di stabilirne la congruità, e saranno impignorabili
Le compagnie dovranno quindi adeguare le polizze entro due anni e comunque sviluppare prodotti conformi al dettato normativo.
D: perché parla di adeguamento da un lato e sviluppo dall’altro?
Le implicazioni per le Compagnie di Assicurazione sotto il profilo economico ed organizzativo sono di non poco conto, e ciò a partire dalla necessità di adeguamento dei prodotti assicurativi, allo sviluppo di polizze conformi al dettato dei decreti.
Le compagnie dovranno sviluppare polizze che rispettino i nuovi requisiti normativi in termini di massimali, retroattività e ultrattività, avendo cura di offrire anche polizze personalizzate per diverse categorie di professionisti sanitari, con coperture specifiche per ogni tipo di rischio professionale.
Per sviluppo intendo che con i decreti la rivoluzione è anche in termini di gestione del rischio e liquidazione dei sinistri attraverso il miglioramento dei processi di valutazione. Le compagnie devono implementare sistemi avanzati di valutazione (del rischio) per determinare i premi assicurativi in modo accurato, e dovranno approfondire la sinistrosità pregressa delle Aziende Ospedaliere,gruppi privati ed anche dei singoli medici: fondamentale sarà la reciproca e leale collaborazione tra il contraente e la Compagnia. In questa ottica sempre maggiore importanza assumerà la fase precontrattuale, la sottoscrizione del modulo informativo, le dichiarazioni non reticenti. In tale meccanismo si inserisce la necessità di introdurre nuove forme di digitalizzazione e innovazione, soluzioni tecnologiche avanzate e l’utilizzo di tecnologie digitali per offrire servizi assicurativi più efficienti, come la gestione online delle polizze, la denuncia dei sinistri e l’assistenza clienti, in uno all’analisi dei dati con contestuale implementazione di strumenti di analisi dei dati per monitorare i trend dei sinistri e migliorare le strategie di pricing e gestione del rischio, senza però trascurare che l’analisi dei rischi affidata alla sola AI (artificiale intelligence) produce un risultato asettico, numerico che non tiene contro delle variabili umane che non devono mai cedere il passo all’algoritmo che, per quanto preciso ed affidabile, non potrà mai avere una visione globale ed un orizzonte decisionale che deve invece continuare ad essere affidato alla sola mente umana.
D: la AI può costituire un limite?
Non parlerei di limite: parlerei piuttosto di visione limitata che, di converso, la mente umana non ha. La bravura delle attuali e future generazioni deve consistere nel gestire l’intelligenza artificiale non consentire che questa si sostituisca alla mente umana o peggio ancora gestisca le decisioni.
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